Ordinanza — n. 14931/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCA DARIO nato a PALERMO il 05/03/1977 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avvi9,4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Dario Sciacca ex 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso le condizioni detentive alle quali risultava sottoposto. Avverso questa ordinanza Dario Sciacca dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi al suo difensore, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da Dario Sciacca è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Sciacca, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso; el9 ) eivurrout CM-21-13J-, (Y, Aitp r4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr siden e nO-o Centonze Vkì enz ani v-1-2-YA2------,\ / LA AlesÀA DEPOSITATO IN CANC E RIA
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avvi9,4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RITENUTO IN FATTO Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Dario Sciacca ex 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso le condizioni detentive alle quali risultava sottoposto. Avverso questa ordinanza Dario Sciacca dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi al suo difensore, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto da Dario Sciacca è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Sciacca, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso; el9 ) eivurrout CM-21-13J-, (Y, Aitp r4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr siden e nO-o Centonze Vkì enz ani v-1-2-YA2------,\ / LA AlesÀA DEPOSITATO IN CANC E RIA