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Ordinanza — n. 14923/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against recidivism conviction for lack of specific inferential rule criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14923/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by El Mehdi Bouzadi inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. Bouzadi argued that the lower court failed to adequately recognize his prior criminal record when applying recidivism, claiming a lack of exhaustive reasoning. The court rejected this, ruling that the appeal did not specifically challenge the inferential rules used by the judge but merely requested a substantive re-examination of the recidivism application, which is barred in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically criticize the inferential rules used by the lower court to form its conviction, instead merely requesting a substantive re-examination of the legal application.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility recidivism application inferential rules criticism substantive re-examination bar motivation vices in appeal recidiva nell'infrazione decreto penale restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 6558 dell'08/10/2020
imm., che imponevano il riconoscimento della recidiva, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'08/10/2020, dep.
Sez. 3, n. 31293 dell'08/05/2019
Sez. 3, n. 31293 dell'08/05/2019, M., Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZADI EL MEHDI nato il 18/02/1987 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Pesaro il 15/05/2019, con cui El Mehdi Bouzadi era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. innm.), accertato a Pesaro il 14/05/2019. Avverso tale sentenza El Mehdi Bouzadi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il riconoscimento della recidiva, che era stata applicata senza un'adeguata ricognizione dei precedenti penali del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da El Mehdi Bouzadi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, relativamente all'applicazione della recidiva nei confronti dell'imputato, che risulta correttamente vagliato dalla Corte di appello di Ancona.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Ancona, invero, si soffermava correttamente sui presupposti legittimanti il riconoscimento della recidiva applicata a El Mehdi Bouzadi dal Tribunale di Pesaro, evidenziando, a pagina 5 della sentenza impugnata, che l'imputato era gravato da «precedenti gravi e numerosi che risalgono al 2006 a fino ai giorni nostri e che comprendono violazioni eterogenee ove spiccano i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, la / i r spendita di monete false, oltre a più violazioni delle disposizioni contenute nel testo unico dell'immigrazione».

In questa, univoca, cornice dosimetrica, il trattamento sanzionatorio irrogato a El Mehdi Bouzadi discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dalla Corte di appello di Ancona sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta contestata all'imputato ex art. 13, comma 13, T.U. imm., che imponevano il riconoscimento della recidiva, alla luce dell'elevata pericolosità sociale dell'imputato, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 2, n. 6558 dell'08/10/2020, dep. 2021, Ciotola, Rv. 280656-01;

Sez. 3, n. 31293 dell'08/05/2019, M., Rv. 276291-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da El Mehdi Bouzadi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Al; s nd o Centonze D