Ordinanza — n. 14922/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Palermo il 22/10/218, con cui Marcello Catuogno era stato condannato alla pena di un mese di arresto e 200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 681 cod. pen., accertato a Palermo il 21/03/2016, che si riteneva commesso dall'imputato quale gestore della discoteca "Ribot" di Palermo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 681 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14922/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). krtio \i, 4) f^,f,,CL i2v).4 cliiiken 14'cr.:1 (,f rzb), Yt Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste Mario Rubino, che aveva eseguito le verifiche presso la discoteca "Ribot" di Palermo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 681 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATUOGNO MARCELLO nato a PALERMO il 31/10/1963 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Palermo il 22/10/218, con cui Marcello Catuogno era stato condannato alla pena di un mese di arresto e 200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 681 cod. pen., accertato a Palermo il 21/03/2016, che si riteneva commesso dall'imputato quale gestore della discoteca "Ribot" di Palermo.
2. Avverso questa sentenza Marcello Catuogno, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato contestato all'imputato ex art. 681 cod. pen. - che riguardavano l'attività commerciale svolta quale gestore della discoteca "Ribot" di Palermo - e della mancata applicazione dell'esimente dell'art. 131-bis cod. pen., che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Marcello Catuogno è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). krtio \i, 4) f^,f,,CL i2v).4 cliiiken 14'cr.:1 (,f rzb), Yt Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste Mario Rubino, che aveva eseguito le verifiche presso la discoteca "Ribot" di Palermo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 681 cod. pen.
Nel corso del controllo di polizia in esame, infatti, Catuogno si limitava a esibire all'agente Rubino, che gliene faceva richiesta, le sole autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, pur essendo in corso di svolgimento una serata danzante con duecento persone, che venivano fatti entrare nella discoteca da due buttafuori. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato Marcello Catuogno conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato ascrittigli ex art. 681 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento penale.
In questa cornice, il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, infine, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali degli accadimenti criminosi, l'esimente invocata nell'interesse di Marcello Catuogno, non potendosi ipotizzare, alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano gli accadimenti criminosi, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui:
«Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marcello Catuogno deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il P sidente Alcan ro Centonze