Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14921/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding criminal continuity due to lack of factual unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the cassation appeal by Dejan Ilic inadmissible, ruling it focused on manifestly unfounded grounds. The court found the lower tribunal correctly rejected the request for criminal continuity because the crimes lacked the necessary factual unity and were too heterogeneous over time. Consequently, the appeal was dismissed without a merits review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; The request for criminal continuity is inadmissible when the alleged acts lack factual unity, are too heterogeneous in execution, or span an excessive temporal period precluding a criminal program.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity factual unity heterogeneous crimes temporal scope criminal program inadmissible appeal execution proceedings reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vercelli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Dejan Ilic, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vercelli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Dejan Ilic, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIC DEJAN nato il 31/01/1984 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vercelli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Dejan Ilic, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Dejan Ilic, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle decisioni presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione vercellese, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, riguardanti reati contro il patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Dejan Ilic è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che erano state correttamente vagliate in executivis dal Tribunale di Vercelli. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Ilic si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio esecutivo.

Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte risultavano connotate da occasionalità criminale - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i delitti di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra iI 02/12/2016 e il 24/10/2019, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Ilic, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Dejan Ilic deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr idei 7 its c, _r ifl e Ale r Cento nze V nzo Si ni ,c( t V--/ rx A DE.POS1TATOt4