Ordinanza — n. 14911/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADIRI CARMELO nato a CATANIA il 28/04/1991 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Carmelo Cadiri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Carmelo Cadiri, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14911/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmelo Cadiri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CADIRI CARMELO nato a CATANIA il 28/04/1991 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Carmelo Cadiri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Carmelo Cadiri, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte.
Tale correlazione, secondo la difesa del ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione etneo con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Carmelo Cadiri è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto che erano state correttamente vagliate in executivis dal Tribunale di Catania. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite di Carmelo Cadiri, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretízzavano i reati oggetto di vaglio esecutivo.
Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto della natura occasionale dei reati presupposti e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà. A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Cadiri, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmelo Cadiri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr siden Al; a ro e Centonze V enzo Sr . ni z 1 2b-- DEPOSITATO