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Ordinanza — n. 14905/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14905/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14905/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Palermo il 10/02/2021, con cui Vincenzo Cinquemani era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Partinico il 03/09/2017. Avverso questa sentenza Vincenzo Cinquemani, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, che, per la sua eccessività dosimetrica, appariva disarmonico rispetto al modesto disvalore degli accadimenti criminosi.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14905/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vincenzo Cinquemani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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violazione del principio di celerità infrazione alle norme della circolazione pene e misure pena pecuniaria sospesa contravvenzione bagatellare inchiesta penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Palermo il 10/02/2021, con cui Vincenzo Cinquemani era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Partinico il 03/09/2017. Avverso questa sentenza Vincenzo Cinquemani, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato, che, per la sua eccessività dosimetrica, appariva disarmonico rispetto al modesto disvalore degli accadimenti criminosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Vincenzo Cinquemani è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda giurisdizionale, relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo nel rispetto delle emergenze processuali.

Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Palermo, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Compagnia di Partinico - che imponevano di ritenere la dinamica degli accadimenti criminosi incontroversa - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.In questa univoca cornice probatoria, il trattamento sanzionatorio irrogato a Cinquemani, quantificato in tre mesi di arresto, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti, correttamente vagliati dai Giudici di merito palermitani sotto il profilo dosimetrico, tenuto conto delle connotazioni di pericolosità sociale della condotta dell'imputato, che non consentivano la mitigazione invocata dal suo difensore.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Vincenzo Cinquemani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pre ente Ales ndlCentonze Vi ZO Si ni (1--1 DEPOSITATO IN CANC,,m9LE0