Ordinanza — n. 14903/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCAGNAN NICOLINO nato a TORINO il 20/01/1967 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l'opposizione proposta da Nicolino Maccagnan in relazione al diniego dell'estinzione della pena a seguito di affidamento in prova al servizio sociale disposto dallo stesso Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 03/10/2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14903/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicolino Maccagnan deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCAGNAN NICOLINO nato a TORINO il 20/01/1967 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva l'opposizione proposta da Nicolino Maccagnan in relazione al diniego dell'estinzione della pena a seguito di affidamento in prova al servizio sociale disposto dallo stesso Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 03/10/2017.
Avverso questa ordinanza Nicolino Maccagnan, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione invocata, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal condannato, che non giustificava il giudizio negativo sul periodo di affidamento in prova al quale il ricorrente era stato sottoposto, anche alla luce del giudizio positivo espresso dall'U.E.P.E. competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Nicolino Maccagnan è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso di Nicolino Maccagnan non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per il giudizio negativo sul periodo di affidamento in prova al quale il ricorrente era stato sottoposto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino in conformità delle emergenze processuali.
Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamandosi la condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione irrogata a Nicolino Maccagan dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti il 27/11/2020, successiva alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, per la sua partecipazione a un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati.
In questo contesto giurisdizionale, si richiamava il ruolo associativo svolto da Nicolino Maccagnan nell'ambito della consorteria criminale in questione, a proposito del quale, a pagina 1 del provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino evidenziava che l'imputato «partecipava all'organizzazione e ne era agevolatore [...1». Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, della gravità delle vicende criminose nelle quali il ricorrente risultava coinvolto, il Tribunale di sorveglianza di Torino evidenziava correttamente l'esito negativo del percorso rieducativo intrapreso da Maccagnan e l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, sulla base di una valutazione globale dell'intero periodo di affidamento effettuata nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376-01;
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706-01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicolino Maccagnan deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr,sidente AlLe ndr Centonze 7\3i Vi Onzo S,ni L2, D