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Ordinanza — n. 14901/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14901/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di liberazione condizionale che era stata presentata da Nazzareno Prostamo in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, formulando un giudizio di incompatibilità del suo percorso rieducativo con il beneficio penitenziario richiesto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Torino evidenziava correttamente l'assoluta inidoneità della misura alternativa invocata da Nazzareno Prostamo ad assolvere, quantomeno allo stato, alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponevano il respingimento. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nazzareno Prostamo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa provvedimento di reinserimento allontanamento malgrado rischio di persecuzione disdetta in periodo di prova condizioni della detenzione preventiva ammissione provvisoria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 23/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di liberazione condizionale che era stata presentata da Nazzareno Prostamo in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, formulando un giudizio di incompatibilità del suo percorso rieducativo con il beneficio penitenziario richiesto.

Avverso questa ordinanza Nazzareno Prostamo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta sussistenza dei presupposti per il respingimento del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del comportamento mantenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, attestato dai permessi premio che gli erano stati concessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Nazzareno Prostamo è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso di Prostamo, pur denunciando formalmente vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione condizionale invocata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Torino.

Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, evidenziandosi che il processo trattamentale avviato da Prostamo, anche alla luce della pena dell'ergastolo che gli era stata irrogata, doveva ritenersi incompleto. Tale giudizio negativo si riteneva ulteriormente corroborato dalla nota trasmessa dalla Questura di Vibo Valentia il 09/02/2021, nella quale si evidenziava che il ricorrente doveva ritenersi un "elemento ad alto grado di pericolosità sociale", stabilmente inserito nell'ambiente criminale da cui proveniva.

Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Torino evidenziava correttamente l'assoluta inidoneità della misura alternativa invocata da Nazzareno Prostamo ad assolvere, quantomeno allo stato, alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponevano il respingimento. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nazzareno Prostamo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr idente Alearid,ro Centonze enzo Si ni C.//t Et3 EPM\