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Ordinanza — n. 14900/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity in criminal acts and improper merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14900/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Santo Grillo inadmissible, rejecting his request for criminal continuity in the execution phase. The appellate court had correctly assessed that Grillo's diverse crimes, spanning from 1987 to 1995, lacked the unitary criminal program required for continuity. The Supreme Court ruled that the appeal improperly sought a new factual evaluation rather than addressing legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The request for criminal continuity in the execution phase is inadmissible when the underlying facts lack the unitary criminal program required by law, as the execution judge's assessment of factual heterogeneity and temporal scope cannot be re-evaluated on appeal.

Parole chiave

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criminal continuity execution phase unitary criminal program inadmissible appeal factual heterogeneity merit review criminal code procedure esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, quale Giudice $3,ems auto dr( di i leit dell'esecuzione,~ava la richiesta avanzata da Santo Grillo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, quale Giudice $3,ems auto dr( di i leit dell'esecuzione,~ava la richiesta avanzata da Santo Grillo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLO SANTO nato a MONTECORVINO ROVELLA il 03/11/1958 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, quale Giudice $3,ems auto dr( di i leit dell'esecuzione,~ava la richiesta avanzata da Santo Grillo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5 del provvedimento impugnato, ritenendo ostative all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l'ampiezza dell'arco temporale oggetto di vaglioj Ne- M r^,11-4i05i4! PoUVRIntidn A, eigro_ Avverso questa ordinanza Santo Grillo, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione salernitano, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione criminosa, attestata dalla contiguità spaziale e temporale dei reati presupposti; si. nig:, e£, fvfr mckflond -

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Santo Grillo è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati Szpin eitAtiMarui 4,2_0 RiUDArri enn4é3A Cs Any íg': Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito delle circostanze di fatto, che erano state correttamente vagliate in executivis dalla Corte di appello di Salerno. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i reati commessi da Santo Grillo si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio esecutivo. consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti di cui si controverte - attestata dal fatto che tali condotte riguardavano i reati di estorsione, omicidio, furto, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto d'armi, rapina, sostituzione di persona, lesioni personali, traffico di sostanze stupefacenti - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi da Santo Grillo, compreso tra il 1987 e il 1995, che impedivano di ipotizzare un programma criminoso connotato da unitarietà.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Grillo, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Santo Grillo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Ales 1ndrQ Centonze /i532 6, D