Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14897/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting new factual evaluation of non-continuous offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought a new factual evaluation of circumstances already properly assessed by the appellate court. The appellant argued that multiple offenses should be treated as a continuous crime due to their temporal proximity, but the court found the acts heterogeneous and lacking a criminal program. Consequently, the court rejected the request for continuity and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging an execution order based on the lack of criminal continuity is inadmissible if it merely attempts to re-evaluate factual circumstances already correctly assessed by the lower court, as the absence of a unifying criminal program precludes the application of the continuity doctrine.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity doctrine execution proceedings inadmissible appeal factual re-evaluation criminal program absence procedural costs heterogeneous offenses infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Boboh Idi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Boboh Idi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 495 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IDI BOBOH nato il 06/10/1992 avverso l'ordinanza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Boboh Idi, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all'applicazione della disciplina invocata l'eterogeneità esecutiva dei comportamenti oggetto di vaglio. Avverso questa ordinanza Boboh Idi, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte.

Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell'esecuzione torinese con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento esistente tra le condotte illecite di cui si assumeva la preordinazione, attestato dalla contiguità temporale dei comportamenti criminosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto da Boboh Idi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, più che individuare singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione delle circostanze di fatto, che erano state correttamente vagliate in executivis dalla Corte di appello di Torino. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato le condotte illecite presupposte, escludendo che i vari reati si connotassero per l'unitarietà del programma sottostante, che non deve essere confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i reati oggetto di vaglio esecutivo.

Si consideri che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto della natura estemporanea delle condotte illecite considerate, riguardanti le fattispecie previste dall'art. 495 cod. pen., caratterizzate dall'evidente intento del ricorrente di sfuggire, nelle due occasioni in esame, ai controlli di polizia che lo avevano I riguardato; intento elusivo, pacificamente estemporaneo, rispetto al quale non assume un rilievo unificante la contiguità temporale delle condotte illecite presupposte.

A tutto questo occorre aggiungere che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che da esso intende trarre sostentamento, come nel caso di Idi, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Boboh Idi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore DEP