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Ordinanza — n. 14894/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought new fact evaluation rather than legal violation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Umberto Accurso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Accurso challenged the lower court's extension of a differentiated detention regime, arguing the tribunal's reasoning was illogical and failed to consider procedural emergencies regarding his links to the Vinella-Grassi clan. The court rejected this, ruling that cassation review is strictly limited to legal violations and cannot serve as a vehicle for re-evaluating the factual merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The cassation review regarding differentiated detention extensions is strictly limited to legal violations, excluding any attempt to re-evaluate the factual merits or claim illogicality of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility differentiated detention regime legal violation review factual merit re-evaluation clan affiliation evidence assistenza riabilitativa regime penitenziario attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41-bis Ord. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Umberto Accurso avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCURSO UMBERTO nato a NAPOLI il 30/06/1992 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo presentato da Umberto Accurso avverso il decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) emesso dal Ministro della Giustizia il 13/08/2020. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma la proroga del regime differenziato in esame era giustificato da una pluralità di elementi, riconducibili all'inserimento stabile di Umberto Accurso nel clan Vinella-Grassi di Napoli, storicamente attivo nell'area di Scampia e Secondigliano, con i cui rappresentati apicali, nonostante la sua detenzione, aveva continuato a intrattenere rapporti consortili.

2. Avverso questa ordinanza Umberto Accurso, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali, sulla base delle quali doveva escludersi l'esistenza dei collegamenti del ricorrente con l'ambiente camorristico partenopeo posti a fondamento del provvedimento impugnato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Umberto Accurso è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Osserva il Collegio che, nei provvedimenti che dispongono l'applicazione o la proroga del regime di detenzione differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è stabilito dal comma 2- sexies della disposizione in esame, a tenore della quale il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, funzionalmente competente, per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01). Nel caso di specie, inoltre, deve escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità della motivazione, dedotto dalla difesa del ricorrente unitamente alla violazione di legge, che, sotto questo profilo censorio, non può trovare ingresso in questa sede. Alla luce di questi parametri ermeneutici, il Collegio osserva che il ricorso proposto da Umberto Accurso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sull'evoluzione del clan Vinella-Grassi di Napoli e sul ruolo egemonico svolto in tale ambito consortile da Umberto Accurso, che, nonostante fosse da tempo detenuto, aveva mantenuto inalterato il suo potere nell'ambito del gruppo camorristico partenopeo nel quale gravitava, forte del ruolo egemonico ricoperto nel corso degli anni.

Su tali specifici profili valutativi, si richiamavano le note informative trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Direzione Nazionale Antimafia, alle quali ci si riferiva espressamente nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 2 e 3 dell'ordinanza impugnata, in cui si richiamavano i contatti che Umberto Accurso manteneva con il suo ambiente criminale di provenienza, attestato dai rapporti intrattenuti, tra gli altri, con Antonio Mennetta, Rosario Guarino, Luigi Aruta e Fabio Magnetti.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Umberto Accurso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pr siden e Ale x1ro n 5, C