Ordinanza — n. 14892/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto di impugnazione depositato dagli avvocati Vincenzo Operamolla e Ugo Operamolla, l'imputato Paolo Loporchio presentava ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 30/11/2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, depositata il 04/03/2021, con cui la decisione pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 19/12/2018 era stata annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie ed era stata dichiarata inammissibile nel resto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva il Collegio che il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Paolo Loporchio reca quale data di deposito, che risulta attestata dal timbro apposto nella prima pagina dell'atto di impugnazione in esame, quella del 13/10/2021. In questa cornice, deve considerarsi che il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. deve essere depositato entro il termine di 180 giorni, che decorrono dalla data di deposito della sentenza di legittimità, individuata nel 04/03/2021, che, nel caso di specie, devono essere aumentati di ulteriori 31 giorni, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, compreso tra 1'01/08/2021 al 31/08/2021.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPORCHIO PAOLO nato a TRANI il 10/08/1946 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso al en7:15T----ti) " udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; //r
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di impugnazione depositato dagli avvocati Vincenzo Operamolla e Ugo Operamolla, l'imputato Paolo Loporchio presentava ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 30/11/2020 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, depositata il 04/03/2021, con cui la decisione pronunciata dalla Corte di appello di Bari il 19/12/2018 era stata annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie ed era stata dichiarata inammissibile nel resto.
2. Con il ricorso in esame la difesa di Paolo Loporchio censurava la decisione di legittimità presupposta, relativamente all'intervenuta prescrizione del reato contestato all'imputato, che si riteneva maturata il 23/06/2020, in epoca antecedente all'emissione del provvedimento impugnato, che veniva pronunciato il 30/11/2020. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Paolo Loporchio, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile.
2. Osserva il Collegio che il ricorso straordinario proposto nell'interesse di Paolo Loporchio reca quale data di deposito, che risulta attestata dal timbro apposto nella prima pagina dell'atto di impugnazione in esame, quella del 13/10/2021. In questa cornice, deve considerarsi che il ricorso straordinario ex art. 625- bis cod. proc. pen. deve essere depositato entro il termine di 180 giorni, che decorrono dalla data di deposito della sentenza di legittimità, individuata nel 04/03/2021, che, nel caso di specie, devono essere aumentati di ulteriori 31 giorni, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, compreso tra 1'01/08/2021 al 31/08/2021.
Nel caso in esame, tenuto conto della data di deposito della decisione di legittimità impugnata e dell'ulteriore aumento per la sospensione feriale, la data di scadenza dei termini di presentazione del ricorso straordinario deve essere individuata nel 02/10/2021; mentre, l'atto di impugnazione in questione veniva depositato dagli avvocati Vincenzo Operamolla e Ugo Operamolla il 13/10/2021, in epoca posteriore ai termini previsti a pena di decadenza dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
3. Ne discende conclusivamente che il ricorso straordinario presentato nell'interesse di Paolo Loporchio risulta proposto tardivamente, non essendo stati rispettati i termini previsti dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso straordinario consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il Pridente i776 Ale nd o Centonze Vi nzo S ni c(di ' DEPOSITATO IN CANC al