Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14891/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible for arguing sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the grounds raised did not fall within the statutory exceptions for such appeals. The appellant argued that the suspended driving license lacked sufficient justification and requested a milder sentence based on specific mitigating circumstances. The Court ruled that arguments concerning the proportionality of the penalty or the balance of sentencing factors are excluded from appeals against plea bargains under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern only the proportionality of the penalty or the balance of sentencing circumstances, as these must be addressed within the plea agreement itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal proportionality of penalty inadmissible cassation sentencing mitigation driving license suspension accusa penale colpa del patrocinatore risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
I motivi dedotti tendono anche a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito.
Art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.
Lamenta che il giudice avrebbe dovuto riconoscere un più mite trattamento sanzionatorio, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.
Art. 69, cod. pen.
pen.; deduce ancora violazione dell'art. 69 cod.
art. 589 cod. pen
art. 69 cod. pen
pen.; deduce ancora violazione dell'art. 69 cod. pen.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione" (così Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERCOSAN ALEXANDRU TIBERIU nato il 24/05/1987 avverso la sentenza del 20/01/2016 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione La difesa di Iercosan Alexandru Tiberiu ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 20/1/2016 dal Tribunale di Bologna, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha applicato al ricorrente la pena concordata di anni uno di reclusione. Il Giudice ha altresì applicato la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. Nel ricorso la difesa si duole della durata della sospensione della patente di guida, in assenza di congrua motivazione. Lamenta che il giudice avrebbe dovuto riconoscere un più mite trattamento sanzionatorio, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.

6) cod. pen.; deduce ancora violazione dell'art. 69 cod. pen. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di tali ipotesi è ricorrente nel caso in esame.

I motivi dedotti tendono anche a rimettere in discussione i termini dell'accordo finalizzato all'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito. Secondo consolidato orientamento di questa Corte "E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione" (così Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509 - 01).

Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria, la sentenza ha offerto congrua motivazione, non censurabile in questa sede. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Préiden Mariarosaria Bruno Emarlii€7( Ivo DEPO