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Ordinanza — n. 14890/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14890/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAVILLANO ENZO nato a AGRIGENTO 11 10/06/1991 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Mangiavillano Enzo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. A motivi di ricorso la difesa deduce:

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14890/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'abitualità della condotta e alla gravità della situazione di pericolo. Il ricorso è inammissibile. Come ricordato in sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno ammesso l'astratta possibilità di applicare l'istituto della particolare tenuità alla fattispecie del rifiuto, ritenuta del tutto compatibile con la previsione normativa di cui all'art. 131- bis cod. pen., fermo restando il necessario apprezzamento delle condizioni che permettono di valutare, nel caso concreto, il tenue "impatto pregiudizievole per il bene tutelato".

Parole chiave

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maggiore età penale azione di responsabilità gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza responsabilità penale impunità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'abitualità della condotta e alla gravità della situazione di pericolo.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIAVILLANO ENZO nato a AGRIGENTO 11 10/06/1991 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Mangiavillano Enzo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. A motivi di ricorso la difesa deduce:

1. Estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'abitualità della condotta e alla gravità della situazione di pericolo. Il ricorso è inammissibile. Come ricordato in sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno ammesso l'astratta possibilità di applicare l'istituto della particolare tenuità alla fattispecie del rifiuto, ritenuta del tutto compatibile con la previsione normativa di cui all'art. 131- bis cod. pen., fermo restando il necessario apprezzamento delle condizioni che permettono di valutare, nel caso concreto, il tenue "impatto pregiudizievole per il bene tutelato".

Il principio stabilito dalle Sezioni Unite, risulta così massimato: "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, Cod. Strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato". (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595). Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'istituto, deve farsi riferimento a tutte le complessive peculiarità della fattispecie concreta, tenuto conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ebbene, la Corte di merito ha fatto buon governo dei principi richiamati, esprimendo una motivazione del tutto congrua in relazione al diniego del'applicazione dell'istituto in termini di gravità della condotta (conduzione dell'auto in piena notte, in stato di visibile alterazione, contegno serbato dal ricorrente nella caserma dei Carabinieri).L'inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, benchè la prescrizione sia maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello essa non spiega alcuna efficacia nel caso in esame. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente/ Mariar saria Bruno Emanuele D) alvo i DEPOSITAT