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Sentenza — n. 14889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTI ALESSIO nato a ALESSANDRIA il 26/11/1979 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Gatti Alessio, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 14889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e 2-sexies cod. strada, commesso in Alessandria il 25/12/2016. A motivi di ricorso la difesa deduce: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione (25/12/2016). Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Parole chiave

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asserzione difendibile esame di cassazione verdetto di colpevolezza allegazioni d'asilo contraddittorie determinazione dell'età responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
A motivi di ricorso la difesa deduce: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTI ALESSIO nato a ALESSANDRIA il 26/11/1979 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Gatti Alessio, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e 2-sexies cod. strada, commesso in Alessandria il 25/12/2016. A motivi di ricorso la difesa deduce: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con particolare riferimento all'art. 131-bis cod. pen. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione (25/12/2016). Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.E' disposta l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Alessandria, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata nonché la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Alessandria, per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cod. strada Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente , 7 Mariarosaria Bruno Ennanuelé Di S Ivo tAA / DEPOSITATO IN CAN