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Ordinanza — n. 14888/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal plea inadmissible due to waived acquittal grounds and lack of duty to explain non-discharge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal during the plea agreement process. The appellant argued the lower court failed to evaluate potential acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea system, the appellate judge is not required to justify why acquittal grounds were not considered once the defendant renounces those arguments.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In criminal appeals involving a plea agreement, the appellate court is not obligated to provide reasoning regarding the non-occurrence of acquittal grounds under Article 129, as such grounds are deemed waived by the defendant's participation in the plea.

Parole chiave

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criminal appeal plea acquittal grounds waiver appellate court duty plea agreement system inadmissible appeal testimonianza della vittima deposizione inattendibile denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Cacciapuoti Domenico in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando come il giudice non abbìa espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento di cui all'art. 129, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Cacciapuoti Domenico in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando come il giudice non abbìa espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento di cui all'art. 129, comma 1, cod.
art. 599 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCIAPUOTI DOMENICO nato a NAPOLI il 08/09/1991 avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Cacciapuoti Domenico in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando come il giudice non abbìa espresso adeguate valutazioni in ordine alla mancata ricorrenza, in atti, delle ipotesi di immediato proscioglimento di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; da ultimo Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, così massimata: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Emar,tièle4 Di? DE