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Sentenza — n. 14886/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls driving offense sentence due to statute of limitations expiration, dismissing defense's alcohol test discrepancy arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's sentence without remittal because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. Although the defense argued that inconsistent alcohol test results (0.82 g/l and 0.80 g/l) should invalidate the conviction, the court held that once a cause of extinction like prescription is established, procedural defects or evidentiary issues become irrelevant. Consequently, the conviction was erased and the administrative license suspension was removed.

Regesto Legislator

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Art. 186 comma 2 lett. b) cod. strada; Art. 159 c.p.: In the presence of a cause of extinction of the crime, such as prescription, defects in the motivation of the appealed judgment are not relevant in cassation proceedings.

Parole chiave

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statute of limitations prescription of crime annulment without remittal alcohol test discrepancy administrative license suspension responsabilità per i danni ambientali responsabilità internazionale responsabilità personale

Disposizioni normative citate

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Art. 186 comma 2 lett. b) cod. strada
b) e c) dell'art. 186 cod.
Art. 379 regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada
L'art. 379 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada dispone che il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/I, in base al quale il soggetto è considerato in stato di ebbrezza, debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti.
Art. 159 c.p.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
Art. 224 cod. strada
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 'LARDI LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/07/1958 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Ilardi Luigi, a mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue. I) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge con riferimento agli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e 379 del regolamento di esecuzione al codice della strada. L'art. 379 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada dispone che il tasso alcolemico superiore a 0,5 g/I, in base al quale il soggetto è considerato in stato di ebbrezza, debba risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque minuti. Ciò premesso, affinché possa integrarsi un fatto penalmente rilevante - lett.

b) e c) dell'art. 186 cod. strada - e non un illecito amministrativo, contemplato alla lett.

a) del citato articolo, è necessario che il tasso alcolemico accertato sia, in entrambe le determinazioni, superiore a 0,80 g/l. Nel presente caso gli esiti degli accertamenti non sono affatto concordanti. Ed invero, la prima prova ha fornito un tasso alcolemico pari a 0,82g/I, (quindi superiore allo 0,80), mentre la seconda prova ha fornito un tasso alcolemico pari a 0,80 g/I. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione (8/9/2016).

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. E' disposta l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata nonché la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Genova, per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cod. strada. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente