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Ordinanza — n. 14884/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of binding civil judgment effect and generic evidence distortion claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that a final civil judgment regarding his driving license suspension binds the criminal court. The defense argued that the civil court's finding of no contravention should prevent criminal liability, but the court ruled that civil judgments generally lack binding force in criminal proceedings except for specific family or citizenship status cases. Furthermore, the court dismissed the allegation of evidence distortion as generic and insufficient to meet the strict requirements for a validity review in the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Civil judgments are not binding in criminal proceedings except for specific status issues, and cassation courts cannot re-evaluate evidence or find distortion without specific grounds.

Parole chiave

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criminal procedure binding force civil judgment evidence distortion cassation appeal driving license inadmissibility responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 4 cod. proc. pen.
Le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale; l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra- penali è rappresentata dall'art. 3, comma 4, cod.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
art. 42 cod. pen
strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto quanto segue: I) Violazione dell'art. 42 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano
Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv.
Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo
257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv.
Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario
Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv.
Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone
250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv.
Sez. 6, n. 18491 del 24/2/2010, Nuzzo Piscitelli
Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia
246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv.
Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola
244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTOLA ALESSANDRO nato a NEGRAR il 22/09/1990 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO ;

t) Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Totola Alessandro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2, lett. B), cod. strada, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto quanto segue: I) Violazione dell'art. 42 cod. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. TI) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento delle prove. Il ricorso è inammissibile. Con primo motivo di ricorso la difesa rappresenta che, innanzi al Giudice di Pace, in seguito ad impugnazione della sanzione prefettizia della sospensione della patente di guida, si era eccertato, con sentenza definitiva, come il Totola non fosse alla guida del veicolo al momento del fatto.

Essendo stata accertata in sede civile la insussistenza della contravvenzione contestata, con revoca della sospensione della patente di guida, si è venuto a determinare un contrasto di giudicati insanabile. La sentenza civile passata in giudicato farebbe stato nel processo penale, imponendo l'assoluzione dell'imputato. Il rilievo è manifestamente infondato. Le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale; l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra- penali è rappresentata dall'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza".

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La difesa, nel ribadire la propria versione dei fatti, contrapposta a quella dei giudici di merito, richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti concernenti l'interpretazione delle emergenze probatorie, con particolare riferimento alle testimonianze acquisite in dibattimento. La deduzione di un vizio di legittimità è solo apparente. Il ricorrente pretende, a ben vedere, che si proceda, in questa sede, ad una non consentita rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.

L'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. L'asserito vizio del travisamento della prova è rappresentato in termini del tutto generici e non soddisfa i requisiti richiesti in questa sede per essere validamente proposto (cfr. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 3, n. 37756 del 7/7/2011, lannazzo, Rv. 251467;

Sez. 4, n. 14732 del 1/3/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 6, n. 18491 del 24/0/2010, Nuzzo Piscitelli, Rv. 246916; Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden Mariarosaria Bruno Enanuele'pp