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Ordinanza — n. 14880/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14880/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO FEDERICO nato a GENOVA il 23/12/1988 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione La difesa di Alfano Federico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con la recidiva nel biennio. La difesa si duole della non corretta valutazione espressa dalla Corte di merito in relazione alla ricorrenza della recidiva nel biennio; in subordine si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14880/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa si duole della non corretta valutazione espressa dalla Corte di merito in relazione alla ricorrenza della recidiva nel biennio; in subordine si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili allegazione motivata censura dell'accertamento dei fatti allegazioni d'asilo contraddittorie gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO FEDERICO nato a GENOVA il 23/12/1988 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione La difesa di Alfano Federico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Genova, con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con la recidiva nel biennio. La difesa si duole della non corretta valutazione espressa dalla Corte di merito in relazione alla ricorrenza della recidiva nel biennio; in subordine si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza riguarda una questione non devoluta alla Corte d'appello. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.

La ratio di tale principio risiede nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701;

Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). In tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Apésident Mariarosaria Bruno E m a 9de)é i,1 lvo L DEPOSITATO IN CA