Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding right to defense during urgent blood tests for drunk driving. The court rejected the request to refer the issue to the Supreme Court. The court ruled that the right to defense is not required for urgent police measures. The refusal to submit to tests without prior notice does not require a defense lawyer's presence. The court found no persistent jurisprudential conflict to warrant a referral. The appeal was declared inadmissible based on established case law. The appellant was ordered to pay court costs and fines. The decision upholds the lower court's conviction for drunk driving. The court emphasized the urgency of the police measure. The right to defense is secondary to the immediate need for evidence. The court cited relevant articles of the Code of Criminal Procedure. The decision clarifies the scope of urgent police powers. The appellant's arguments regarding procedural nullity were rejected. The court found no violation of the accused's rights. The decision affirms the consistency of Supreme Court jurisprudence. The appeal failed to demonstrate a genuine legal controversy. The court dismissed the request for referral to the Supreme Court. The decision concludes with the payment of fines and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the request to refer the issue to the Supreme Court. The appellant argued that a defense lawyer must be notified before refusing to undergo urgent blood tests for drunk driving. The court held that such tests are urgent police measures where the right to defense is not required prior to the refusal. Consequently, the refusal without prior notice does not incur criminal liability under the relevant traffic code provisions. The decision affirms established jurisprudence that no persistent legal conflict exists to warrant a referral.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 354, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; The right to defense is not required for urgent police measures like blood tests, and refusal without prior notice does not require a defense lawyer's presence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALEVI FABIO nato a ANCONA il 24/06/1984 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Talevi Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia resa dal Tribunale di Ancona, di condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, cod. strada e 187, comma 8, cod. strada alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, L'esponente deduce:
1. Contraddittorietà della motivazione ex art.606, comma 1, lett.
e) cod. proc. peri., con particolare riferimento al verbale di pronto soccorso acquisito agli atti del dibattimento all'udienza del 12/3/2018, nonché alla deposizione testimoniale del Sovrintendente Assanti Cristiano, esaminato nella stessa udienza;
2. Inosservanza delle norme processuali a pena di nullità ed inosservanza; erronea applicazione della legge penale; nullità della richiesta di procedere all'accertamento a mezzo di prelievi ematici sulla persona dell'indagato; violazione degli artt. 178 e 354 cod. proc. pen. nonché degli artt.114 e 220 disp. att. cod. proc. pen. e degli artt. 186, comma 5, e 187, comma 4, cod. strada; violazione ed erronea applicazione degli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8, cod. strada. Con memoria tempestivamente depositata la la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso; chiede inoltre che venga rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:"se, nell'atto in cui la PG ritenga di procedere ad accertamenti strumentali ex art. 186, commi 4 e 5, e 187, commi 2, 2bis, 3 e 4 D.Igs. n. 285/1992 (Codice della Strada), visto quanto in particolare previsto agli artt. 354 e 356 c.p.p. nonché all'art. 114 disp.att. c.p.p., si debba procedere o meno all'avviso di farsi assistere da un Difensore anche in caso di anticipato rifiuto dell'indagato a sottoporsi agli accertamenti strumentali e se, conseguentemente, il rifiuto a sottoporsi ai ridetti accertamenti senza il preventivo avviso di cui codice di rito assuma penale rilevanza" Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato, in primo luogo, che, qualora l'accertamento del tasso alcolemico o dell'avvenuta assunzione di sostanza stupefacente muova dalla ritenuta emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall'art. 354, comma 3, cod.proc.pen.; di conseguenza, in ragione del disposto dell'art. 114 disp.att. cod.proc.pen., la polizia giudiziaria, nel compimento dell'atto, avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso, per procedere all'accertamento.
In caso di rifiuto (artt. 186, comma 7, cod. strada e 187, comma 8, cod. strada) consolidato orientamento della Corte di legittimità stabilisce che non sia necessario dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 - 01; precedenti conformi n. 34470 del 2016 Rv. 267877 - 01;n. 4896 del 2020 Rv. 278579 - 01; n. 34355 del 2020 Rv. 279920 - 01; n. 29939 del 2020 Rv. 280028 - 01; n. 43845 del 2014 Rv. 260603 - 01; n. 16816 del 2021 Rv. 281072 - 01).
Piuttosto risalenti sono gli esigui precedenti nei quali si è affermata la necessità dell'avviso in caso di rifiuto. Essendo consolidato il primo orientamento, non si individuano ragioni per rimettere la questione alle Sezioni Unite, non essendovi alcun perdurante contrasto giurisprudenziale. La Corte di merito ha offerto compiuta risposta alle doglianze difensive; non si individuano i vizi motivazionali e le violazioni di legge lamentate nel ricorso. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 2 e cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il plesi9lenté» Mariarosaria Bruno EmanSvo àfI