Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14876/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for art. 95 DPR 115/2002 offense due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the conviction under Article 95 of DPR 115/2002. The lower courts had already thoroughly examined the facts and provided adequate reasoning for both the criminal liability and the moderate sentence imposed. The appellate court found the defense arguments merely repetitive of issues already correctly resolved by the trial courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis cod. pen.; Art. 95 d.P.R. 115/2002: Appeals against convictions are inadmissible when the lower courts have adequately examined the facts and provided sufficient reasoning for the liability and sentencing, rendering further review unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility Article 95 DPR 115/2002 Article 62-bis code of criminal procedure repetitive defense arguments moderate sentencing discretion legittimazione ad agire esame delle censure formali giudice istruttore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 95 d.P.R. 115/2002
I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato; si deduce la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art.
Art. 62-bis cod. pen.
115/2002; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.
art. 95 d.P.R. 115/2002
I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato; si deduce la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art.
art. 62-bis cod. pen
115/2002; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356
di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGIU GEORGE nato il 21/08/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Gagiu George, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato; si deduce la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo. I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato ascritto al ricorrente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, offrendo adeguata motivazione, non censurabile in questa sede.

Del tutto generiche risultano le doglianze difensive in tema di carenza dell'elemento soggettivo del reato. In punto di pena la Corte distrettuale ha ritenuto congrua la sanzione inflitta, evidenziando come la stessa sia prossima al minimo edittale. E' noto come, in tema di determinazione della pena, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;

Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P7esid te Mariarosaria Bruno EmanOele/ i