Italian Court dismisses appeal against conviction for art. 95 DPR 115/2002 offense due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the conviction under Article 95 of DPR 115/2002. The lower courts had already thoroughly examined the facts and provided adequate reasoning for both the criminal liability and the moderate sentence imposed. The appellate court found the defense arguments merely repetitive of issues already correctly resolved by the trial courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 95 d.P.R. 115/2002: Appeals against convictions are inadmissible when the lower courts have adequately examined the facts and provided sufficient reasoning for the liability and sentencing, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGIU GEORGE nato il 21/08/1983 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Gagiu George, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti, nei quali si censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato; si deduce la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002; mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione dell'art. 62-bis cod. pen., risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito. L'affermazione di responsabilità dell'imputato è sorretta da conferente apparato argomentativo. I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, dopo attenta ricostruzione del fatto, hanno ritenuto dimostrato il reato ascritto al ricorrente sotto il profilo oggettivo e soggettivo, offrendo adeguata motivazione, non censurabile in questa sede.
Del tutto generiche risultano le doglianze difensive in tema di carenza dell'elemento soggettivo del reato. In punto di pena la Corte distrettuale ha ritenuto congrua la sanzione inflitta, evidenziando come la stessa sia prossima al minimo edittale. E' noto come, in tema di determinazione della pena, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356;
Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il P7esid te Mariarosaria Bruno EmanOele/ i