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Sentenza — n. 14870/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14870/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBATE ROBERTO nato a NAPOLI il 29/02/1984 avverso la sentenza del 31/01/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI SEZ. DIST. MARANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano ha ritenuto Abbate Roberto responsabile del reato di guida senza patente, fatto occorso in Giugliano in Campania il 9/11/2008, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, invocando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e lamentando violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14870/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato deve essere prosciolto dall'imputazione perché il fatto a lui ascritto non è previsto dalla legge come reato. L'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 ha introdotto la depenalizzazione del reato di guida senza patente, prevedendo che non costituiscono reato e che sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti, che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato aborto illegale facoltà di astenersi dal testimoniare diritto romano deposizione inattendibile diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBATE ROBERTO nato a NAPOLI il 29/02/1984 avverso la sentenza del 31/01/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI SEZ. DIST. MARANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Marano ha ritenuto Abbate Roberto responsabile del reato di guida senza patente, fatto occorso in Giugliano in Campania il 9/11/2008, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, invocando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e lamentando violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.

L'imputato deve essere prosciolto dall'imputazione perché il fatto a lui ascritto non è previsto dalla legge come reato. L'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 ha introdotto la depenalizzazione del reato di guida senza patente, prevedendo che non costituiscono reato e che sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti, che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

In tal caso, si precisa, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. Non ricade, pertanto, nella depenalizzazione l'ipotesi di guida senza patente con recidiva nel biennio in relazione alla quale l'art. 116, comma 15, seconda parte, del codice della strada dispone l'applicazione, in aggiunta alla pena pecuniaria, della pena dell'arresto fino ad un anno. Nel caso in esame non ricorre tale ultima ipotesi, non essendo contestata la recidiva nel biennio. L'art. 8, comma 1, d.lgs n. 8/16 ha previsto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, contemplate nello stesso decreto legislativo, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Da tutto quanto precede deriva l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente , Mariarosaria Bruno Emanuele Di Salvo DE