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Ordinanza — n. 14868/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14868/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14868/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANI GIUSEPPE nato a COSENZA il 14/07/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Siciliani Giuseppe, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai profili concernenti l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14868/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANI GIUSEPPE nato a COSENZA il 14/07/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Siciliani Giuseppe, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai profili concernenti l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata prove psichiatriche dipendenza da sostanze stupefacenti idoneità alla guida affezioni psichiche contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANI GIUSEPPE nato a COSENZA il 14/07/1984 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Siciliani Giuseppe, articolando diversi motivi di doglianza in cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai profili concernenti l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corrette argomentazioni in fatto e diritto. Facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, la Corte di merito ha osservato come fosse stata raggiunta la prova dello stato di alterazione con cui il ricorrente si era posto alla guida del veicolo, risultando tale circostanza non solo dall'esito positivo dell'accertamento, ma anche dalla sintomatologia osservata dai militari al momento del controllo (difficoltà di espressione, pupille dilatate, alito vinoso, reazioni inconsulte) e dal ritrovamento di sostanza stupefacente del tipo hashish al momento del controllo [cfr.

Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Rv. 254402 - 01:"Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto)"].

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente esaminata dal giudice di appello, che è pervenuto al diniego in ragione della vita anteatta dell'imputato e dell'assenza di elementi circostanziali che consentissero l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente ) Mariarosaria Bruno àivo, GUL, DEPOSITATO IN CAN