Ordinanza — n. 14866/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRECCARICHI GIACOMO nato a CERN USCO SUL NAVIGLIO il 26/02/1978 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Treccarichi Giacomo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto dedotto, rimarcando, ai fini del diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti penali e la gravità del fatto, desunta dalle modalità di guida "spregiudicate".
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 14866/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto dedotto, rimarcando, ai fini del diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti penali e la gravità del fatto, desunta dalle modalità di guida "spregiudicate".
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRECCARICHI GIACOMO nato a CERN USCO SUL NAVIGLIO il 26/02/1978 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Treccarichi Giacomo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sul punto dedotto, rimarcando, ai fini del diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti penali e la gravità del fatto, desunta dalle modalità di guida "spregiudicate".
Le argomentazioni richiamate devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte 4 la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»).
3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Erha,e di tA") DEPOSITATO IN CANCEL!...E.i1::,!'. ogg