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Ordinanza — n. 14865/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14865/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14865/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAYMI AZIZ nato il 02/02/1972 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il ricorrente, a mezzo di difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dall'imputato dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello Alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14865/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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azione di rivendicazione nel pignoramento legittimazione a contestare licenza opposizione motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAYMI AZIZ nato il 02/02/1972 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il ricorrente, a mezzo di difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando che il giudice di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dall'imputato dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello Alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, evidenziando come l'appellante si fosse a limitato a chiedere l'assoluzione dal reato contestatogli, adducendo generiche argomentazioni in ordine alle ragioni della richiesta, in netto contrasto con quanto argomentato dal Tribunale. La congrua motivazione espressa dalla Corte di merito è avversata nel ricorso con affermazioni del tutto generiche, non scandite da necessaria critica al portato argomentativo della decisione impugnata.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Mariarosaria Bruno 0EPOS11ATO M