Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR NICOLAE nato il 21/09/1976 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Ciurar Nicolae ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, non poteva essere ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, poiché la vettura nella quale si trovava non era in marcia al momento del controllo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravi addebiti penali ricorso per cassazione perseguimento penale per diffamazione testimonianza della vittima responsabilità penale dei minori diritto di non autoincriminarsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR NICOLAE nato il 21/09/1976 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Ciurar Nicolae ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, non poteva essere ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, poiché la vettura nella quale si trovava non era in marcia al momento del controllo.

Il ricorso è inammissibile. Il motivo è generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni. Si legge in motivazione che la responsabilità dell'imputato si ricava dal contenuto della deposizione dell'ufficiale di P.G., che ha dichiarato che l'imputato era alla guida del veicolo e si era messo in marcia prima di fermarsi. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Nel presente caso manca ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum. Deve anche aggiungersi che non spetta alla Corte di legittimità la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie esaminate dai giudici di merito, essendo il potere d'intervento di questa Corte limitato all'apprezzamento della correttezza logica e giuridica dell'apparato argomentativo della sentenza; ne consegue l'inammissibilità di quelle doglianze che prospettino una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa interpretazione delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Rv. 229369 - 01). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore IljPresiden Mariarosaria Bruno 9 , 1": 1/1) d il DEPOSITATO IN CANgE1_1 " 1