Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14862/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to sign the document with a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation. Although the petitioner argued for personal representation, the 2017 amendment to the Code of Criminal Procedure explicitly removed the exception allowing personal signing, making such an act a ground for inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The cassation appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defense attorney registration special roll requirement procedural law amendment de plano inadmissibility Cassa delle Ammende fine personal representation prohibition diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law 23 June 2017, n. 103, art. 1, comma 63
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».
Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA ANDREA nato a COSENZA il 11/07/1992 avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione D'Elia Andrea, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente».

Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per Cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Bruno Emanuele Dì Sal o / DEPOSITATO IN CANCEI_ RIA