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Ordinanza — n. 14861/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate acquittal grounds and insufficient evidence of extinguishing causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly address immediate acquittal grounds or specific aggravating circumstances. The appellate court had already evaluated the absence of evidence regarding the defendant's guilt and the lack of statutory conditions for immediate release under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment was sufficient and that procedural nullities do not hinder the declaration of an extinguished crime.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 186, comma 2-bis, cod. strada: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court has already evaluated the absence of conditions for immediate acquittal and the lack of evidence supporting the crime, noting that procedural nullities do not prevent the declaration of an extinguished offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility immediate acquittal grounds crime extinguishment declaration aggravating circumstances evidence procedural nullity effect procedimento in corso gravi addebiti penali circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod.
Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
pen.; lamenta mancata specificazione delle ragioni sottese alla declaratoria di assenza di situazioni di evidenza circa la contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
220511; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASNICI ERMANNO nato a VALGANNA il 02/07/1956 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Casnici Ermanno ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato a lui ascritto di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'avere cagionato un sinistro stradale.

La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; lamenta mancata specificazione delle ragioni sottese alla declaratoria di assenza di situazioni di evidenza circa la contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha valutato la mancata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. dando conto che non risulta evidente la prova della insussistenza del fatto reato e della estraneità ad esso dell'imputato.

Per altro verso, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il ,F,residerlé Mariarosaria Bruno Ema,r4'u'ele . 4 Ivo I DEPOSITATO IN CANC 5 h oggi, ----