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Ordinanza — n. 14857/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14857/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Dario Belcuore la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di furto aggravato e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14857/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente validamente rinunciato alla impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.. La rinuncia determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale abbandono del procedimento per truffa reato mancato recidiva nell'infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELCUORE DARIO nato a CALTAGIRONE il 26/07/1984 avverso la sentenza del 26/10/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEÒ\iyiso alle arU. udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Caltagirone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Dario Belcuore la pena da lui concordata con il Pubblico ministero per i reati di furto aggravato e porto ingiustificato di oggetto idoneo ad offendere, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Dario Belcuore, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il reato di furto è stato erroneamente qualificato come furto consumato anziché tentato.

3. Il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso datata 28 gennaio 2022.

4. Il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente validamente rinunciato alla impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.. La rinuncia determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Mi> le omano Ste(71.1 96" DEPOSITAT IN CAN RIA 2 oggi