Ordinanza — n. 14856/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 11 luglio 2018 del Tribunale di Sciacca che, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Noè per due reati di furto aggravato, due reati di interruzione di pubblico servizio e un delitto di simulazione di reato e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14856/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente Domenico Noè chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOE DOMENICO nato a MAZARA DEL VALLO il 01/07/1974 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO(pato avviso alle_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 11 luglio 2018 del Tribunale di Sciacca che, all'esito del giudizio abbreviato, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di Domenico Noè per due reati di furto aggravato, due reati di interruzione di pubblico servizio e un delitto di simulazione di reato e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente Domenico Noè chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Il provvedimento impugnato è stato emesso in data 28 aprile 2021, cosicché non può esservi alcun dubbio che debbano trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano o Pa DEPOSITATO IN C