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Ordinanza — n. 14847/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for challenging penalty responsibility without specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Gianni Marinkovic's appeal inadmissible for failing to address specific evidentiary arguments regarding his alleged criminal responsibility. Marinkovic argued that his presence at a police checkpoint during a nomadic camp rendered the prosecution's evidence illogical and insufficient under procedural law. The court rejected this claim because the appeal was too general, merely requesting a re-evaluation of the trial court's proof assessment without engaging with the actual arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the finding of criminal responsibility is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific arguments and evidence relied upon by the lower courts.

Parole chiave

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criminal responsibility nomadic camp police checkpoint generic appeal procedural inadmissibility licenziamento per furto sanzioni pecuniarie allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINKOVIC GIANNI nato a SERRAVALLE PISTOIESE il 10/12/1982 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 13 gennaio 2012 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Gianni Marinkovic per il delitto di furto in abitazione aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Gianni Marinkovic, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della illogicità della motivazione sostenendo che la sua penale responsabilità non è dimostrata. Sostiene, in particolare, di avere dimostrato che al momento del fatto egli era all'interno di un campo nomadi all'atto di un controllo operato dalle forze dell'ordine e che la motivazione addotta dalla Corte di appello risulta illogica e gli indizi sui quali poggia l'affermazione della sua penale responsabilità non rispetterebbero i requisiti fissati dall'art. 192 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni poste a base della affermazione della sua penale responsabilità e si duole della valutazione delle prove operata dai giudici del merito e delle quali sostanzialmente invoca una rivalutazione non consentita in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente mi higlo StI ( y"5„, Ì 2 . i d os ATO IN CANCEL EA