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Ordinanza — n. 14845/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14845/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14845/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 8 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Gaetano Vuccisano per più delitti di falsificazione materiale in autorizzazione amministrativa commessi da privato e di sostituzione di persona e per un delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 14845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione falsificazione di monete sanzioni penali esecuzione della pena detentiva sostitutiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 69 cod. pen
Stante la corretta applicazione della recidiva reiterata, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato laddove invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, preclusa ai sensi dell'art. 69 cod. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUCCISANO GAETANO nato a CROTONE il 05/03/1966 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 8 ottobre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Gaetano Vuccisano per più delitti di falsificazione materiale in autorizzazione amministrativa commessi da privato e di sostituzione di persona e per un delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Gaetano Vuccisano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale si duole della mancanza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto alla esclusione della recidiva con conseguente prevalenza delle attenuanti.

3. Il ricorso è generico, atteso che il ricorrente non si confronta con le diffuse argomentazioni poste a base del diniego dell'esclusione della recidiva, con le quali la Corte di appello ha illustrato i motivi che l'hanno indotta a ritenere che il nuovo fatto di reato costituisca espressione di una maggiore capacità criminale. Stante la corretta applicazione della recidiva reiterata, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato laddove invoca la prevalenza delle attenuanti generiche, preclusa ai sensi dell'art. 69 cod. pen..

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele/ Ro ano Stetay ',,-1-1-a--7,,, Aia --òi' Sitfoggi0 Ithl C5AANpCovti