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Ordinanza — n. 14842/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for lack of motivation and unreviewable sentencing balance in aggravated crimes case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Marta Santoro and Luciano Fervidi inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued the lower court lacked motivation regarding witness credibility and the balance between aggravating and mitigating circumstances. The Court rejected these claims, stating that sentencing balances are discretionary and unreviewable if congruently motivated, and that the second appeal was generic for failing to provide specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the balance between aggravating and mitigating circumstances are inadmissible as they concern the unreviewable exercise of the trial judge's evaluative power, provided the decision is congruently motivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing balance review lack of motivation defense aggravating mitigating circumstances procedural costs award mancanza di credibilità gravi addebiti penali verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità per i reati loro ascritti, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla credibilità delle persone offese.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv.
Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato
184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTORO MARTA nato a MILANO il 14/07/1977 FERVIDI LUCIANO nato a MILANO il 20/12/1973 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 28 febbraio 2019 che , all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Marta Santoro e Luciano Fervidi per i reati di lesione personale aggravata e violenza privata aggravata e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del delitto di violenza privata e ritenuta la continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena di giustizia, sospesa condizionalmente nei confronti del Fervidi.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Marta Santoro e Luciano Fervidi, a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente due motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in ordine all'affermazione della loro penale responsabilità per i reati loro ascritti, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla credibilità delle persone offese. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante.

Quanto alla Santoro, la Corte di appello aveva fatto riferimento ai precedenti penali ed alle modalità del fatto, che facevano apparire generosa la concessione delle attenuanti generiche. In realtà, sostiene la ricorrente, i precedenti penali, non specifici e non recenti, e le modalità del fatto, che non denotavano spiccata aggressività, non ostavano alla invocata prevalenza. Quanto al Fervidi, il diniego era stato motivato sulla base della circostanza che la sua incensuratezza era già stata presa in considerazione ai fini della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

La concessione di tali benefici, sostiene il Fervidi, non era di impedimento alla prevalenza delle attenuanti.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è assolutamente generico poiché non si confronta con gli argomenti addotti dalla Corte di appello che ha motivato affermando che i contrasti tra le deposizioni delle persone offese riguardano elementi di dettaglio, come tali non rilevanti, e che esse trovano riscontro nelle lesioni riportate e nelle dichiarazioni degli altri testi esaminati.3.2. Il secondo motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i ricorrenti. Quanto alla Santoro, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;

Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Nei confronti della Santoro l'esito del bilanciamento è stato adeguatamente motivato facendo riferimento sia ai precedenti penali dell'imputata, sia alle modalità di commissione del fatto, particolarmente aggressive. Quanto al Fervidi, deve osservarsi che il motivo di appello era inammissibile, in quanto generico, atteso che esso, pur lamentando il diniego della prevalenza delle generiche, non ha in quella sede addotto concreti e specifici elementi a sostegno della censura.

Stante l'inammissibilità del motivo di appello, la Corte di appello neppure aveva alcun obbligo di motivare e conseguentemente anche il motivo di ricorso è inammissibile.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Ro