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Ordinanza — n. 14840/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14840/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pordenone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Silla Hudorovic la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto in abitazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14840/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione della norma che prevede una circostanza aggravante. Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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furto di lieve entità reati contro il patrimonio tentata truffa reato di poca entità imputazione di furto risarcimento per atto illecito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC SILLA nato a MONTICHIARI il 02/02/1966 avverso la sentenza del 18/01/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE/dato avviso a e in—raTr. 1,; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pordenone ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a Silla Hudorovic la pena da lei concordata con il Pubblico ministero per il reato di furto in abitazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Silla Hudorovic, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità.

3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra l'erronea applicazione della norma che prevede una circostanza aggravante. Il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge.

Peraltro, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch'esso introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ed applicabile alla fattispecie, l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Stef,ho PalI DEPOSITATO IN CAN oggi, ____