Italian court dismisses appeal claiming illogical sentencing reasoning for aggravated robbery and assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marius Blaj inadmissible, ruling that the lower court's sentencing justification was not manifestly illogical. Blaj argued that excluding recidivism while citing his criminal record to justify a sentence above the statutory minimum was contradictory. The court held that such reasoning is permissible when the sentence exceeds the medium statutory range, as the lower court provided sufficient motivation regarding the crime's gravity and the defendant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a sentence exceeds the medium statutory range, specific motivation regarding subjective and objective criteria is required, but general references to the crime's gravity and prior record remain valid if not manifestly illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLA3 MARIUS nato a VULCAN( ROMANIA) il 20/04/1990 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona del 9 ottobre 2018 che aveva affermato la penale di responsabilità di Marius Blaj per i delitti di rapina aggravata (capo A) e lesione personale aggravata (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia. Il Tribunale ha assolto il prevenuto dall'imputazione di cui al capo A), ha escluso la recidiva e una delle aggravanti, ha confermato il giudizio di equivalenza e ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Marius Blaj, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio. Sostiene che la Corte di appello ha adottato una motivazione illogica, perché pur escludendo la recidiva, ha giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale facendo riferimento al precedente penale dell'imputato e alle modalità della condotta.
Sostiene che è illogico escludere la recidiva e poi fare riferimento al precedente penale, peraltro lieve, per giustificare l'entità della pena e che le lesioni personali erano particolarmente lievi 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha diffusamente motivato sul punto facendo riferimento alla gravità del fatto, commesso mediante una bomboletta contenente spray urticante, ed al precedente penale dell'imputato e le ragioni addotte sul punto non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano StefaF, DEPOSITATO IN CA LLER1A Og