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Ordinanza — n. 14832/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14832/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di CagliariVfia confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 12 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Gianni Lodde per il delitto di minaccia grave, così diversamente qualificato il fatto in origine contestato come resistenza a pubblico ufficiale, e per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14832/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. c), e comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo alla pena di giustizia.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica violenza o minaccia contro le autorità pericolo di traffico di stupefacenti pubblica intimidazione oggetto pericoloso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LODDE GIANNI nato a SASSARI il 14/09/1972 avverso la sentenza del 10/09/2020 della Corte di appello di Cagliari SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

£1-A`.25:

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di CagliariVfia confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 12 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Gianni Lodde per il delitto di minaccia grave, così diversamente qualificato il fatto in origine contestato come resistenza a pubblico ufficiale, e per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), e comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Gianni Lodde, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla riqualificazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale in quello di minaccia aggravata, sostenendo che essa avrebbe leso il diritto di difesa, in conseguenza della mancata assunzione delle testimonianze delle persone offese e dell'inesistenza della finalità, in capo all'imputato, di sottrarsi all'alcoltest. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la minaccia, in quanto pronunciata dal Lodde mentre si stava allontanando, era inidonea ad incutere timore alle persone offese, che erano tre agenti della polizia giudiziaria muniti delle armi di ordinanza. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che egli non ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, ma non era riuscito a sottoporsi all'esame a causa delle sue condizioni psicofisiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che esso risulta generico, in quanto non si chiarisce perché la riqualificazione avrebbe leso il diritto di difesa e perché sarebbe stato necessario sentire come testimoni le persone offese e neppure si afferma che sia stata avanzata richiesta in tal senso dal difensore. 3.2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto le censure del ricorrente attengono al merito e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Stefalg7;:111 DEPOSITATO IN C