Italian court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances based on social marginalization for aggravated burglary. The appeal is inadmissible because the lower court's factual assessment of social marginalization is non-appealable. The court ruled that the appellate court correctly denied generic mitigating circumstances due to a lack of signs of repentance, as the lower court's factual judgment on social marginalization is non-appealable in Italian criminal procedure. The court held that the appellate court properly denied generic mitigating circumstances due to a lack of signs of repentance, as the lower court's factual judgment on social marginalization is non-appealable in Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding their conviction for aggravated burglary with violence against property. The defendants argued that generic mitigating circumstances should apply due to their social marginalization, but the court ruled that the lower court's factual assessment of this condition is non-appealable. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendants to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judge of fact's assessment of generic mitigating circumstances is non-appealable in terms of legality, provided it is non-contradictory and accounts for the relevant elements under Article 133 of the Criminal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEN MOHAMED ALI nato il 07/05/1992 AMOURI BILEL nato il 16/05/1998 DAGDAGUI AYMEN nato il 17/03/1997 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia del 12 dicembre 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Mohamed Alì Ben, Bilel Amouri e Aymen Dagdagui per un reato di violazione di domicilio aggravato dalla violenza sulle cose, condannandoli alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Mohanned Alì Ben, Bilel Amouri e Aymen Dagdagui, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo, lamentando la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e sostenendo che le circostanze attenuanti generiche andavano loro applicate in considerazione della loro condizione di emarginazione sociale.
3. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, la Corte di appello ha motivato adeguatamente facendo riferimento alla mancanza di qualsivoglia segno di resipiscenza.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Stefr o P DEPOSITATO IN CANe LERI