Ordinanza — n. 14828/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 5 novembre 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Gianluca Vitagliano per un reato di tentato furto aggravato dalla recidiva specifica, condannandolo, con le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 14828/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Gianluca Vitagliano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che doveva essere applicata la causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione in virtù della lievità del danno. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al diniego di detta istanza, atteso che nel dispositivo viene citata una sentenza diversa da quella appellata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGLIANO GIANLUCA nato a BATTIPAGLIA il 01/06/1976 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 5 novembre 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Gianluca Vitagliano per un reato di tentato furto aggravato dalla recidiva specifica, condannandolo, con le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Gianluca Vitagliano, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che doveva essere applicata la causa di non punibilità prevista dalla citata disposizione in virtù della lievità del danno. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine al diniego di detta istanza, atteso che nel dispositivo viene citata una sentenza diversa da quella appellata.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che esso è generico, in quanto non attacca la motivazione del rigetto dell'istanza di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivata con l'abitualità del comportamento, desunta dai plurimi e specifici precedenti penali. 3.2. Quanto al secondo motivo, risulta evidente che l'erronea indicazione nel dispositivo della data della sentenza impugnata costituisce un mero errore materiale, in quanto la motivazione della sentenza è aderente ai fatti oggetto del giudizio e comunque la data esatta della sentenza appellata è indicata nella intestazione della sentenza qui impugnata.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Stefn P DEPOSITATO IN CA tIC E