Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction, upholding victim testimony sufficiency and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Manuel Antonio Hidalgo Zubieta inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the victim's testimony alone was insufficient to prove the stolen necklace and that the sentencing balance between aggravating and mitigating circumstances was flawed. The court rejected these claims, affirming that victim statements can independently establish criminal liability if credibly motivated and that sentencing balances are non-appealable if reasonably justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Victim statements may alone found criminal liability if credibility is rigorously verified; sentencing balance between aggravating and mitigating circumstances is non-appealable if congruently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIDALGO ZUBIETA MANUEL ANTONIO nato il 24/05/1983 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 16 dicembre 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Manuel Antonio Hidalgo Zubieta per un reato di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Manuel Antonio Hidalgo Zubieta, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la prova non può ricavarsi in via esclusiva dalle dichiarazioni della vittima del reato, sulla cui attendibilità neppure è stato motivato; in particolare, sostiene che non è dimostrata neppure la esistenza del monile che si assume essere stato sottratto; non risulta, quindi, rispettato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del diniego della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante. In proposito, segnala il ricorrente, la Corte di appello avrebbe motivato asserendo che erroneamente sarebbe stata esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e che l'imputato non aveva risarcito il danno. Sostiene che egli non poteva risarcire il danno poiché tale condotta sarebbe stata interpretata come ammissione di responsabilità. Inoltre, la rilevante entità del danno patrimoniale era anch'essa provata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della vittima.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).
Peraltro, la Corte di appello ha diffusamente motivato, in modo affatto illogico o contraddittorio, in ordine alla attendibilità della persona offesa. 3.2. In ordine al secondo motivo, deve osservarsi, in tema di circostanze, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838;
Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento all'assenza di segni di resipiscenza e ai precedenti penali dell'imputato.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i