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Ordinanza — n. 14825/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing for insufficient motivation on minor penalty grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jonathan Manuel Espirito Onofre inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding the lack of motivation in the appellate court's sentencing decision. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for the penalty imposed, but the court found the appellate judgment adequately addressed the sanction's appropriateness. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The imposition of a base penalty equal to or exceeding the medium statutory minimum requires specific motivation regarding subjective and objective criteria, whereas penalties within this limit suffice with a general reference to appropriateness.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Insufficient Motivation Sentencing Guidelines Appeal Inadmissibility Statutory Minimum Penalty adeguamento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 133 cod. pen
Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPIRITO ONOFRE JONATHAN MANUEL nato il 05/05/1990 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 3 aprile 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Jonathan Manuel Espirito Onofre per i reati due reati di furto aggravato, condannandolo, con le circostanze attenuanti equivalenti alla aggravante, alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello, ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela per una delle imputazioni, riducendo la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Jonathan Manuel Espirito Onofre, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Micheie Romano Ste:3,12.111tz,4,„ DEPOSITATO IN CAN LERI