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Ordinanza — n. 14824/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for insufficient sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Anastasi's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. Anastasi argued the appellate court failed to properly justify denying general mitigating circumstances and the specific sentencing rationale. The court ruled that the lower court adequately referenced the defendant's prior criminal record to deny mitigation and that a sentence below the medium statutory minimum does not require detailed justification under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of merit's factual judgment on mitigating circumstances is unassailable in legitimacy proceedings if non-contradictory, and a sentence below the medium statutory limit requires only a general reference to adequacy rather than specific subjective and objective criteria.

Parole chiave

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aggravated theft conviction general mitigating circumstances sentencing motivation prior criminal record statutory minimum penalty appeal inadmissibility Italian Penal Code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata a fare riferimento ai suoi precedenti penali.
Art. 133 cod. pen.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. e della mancanza ed illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte di appello limitata ad affermare che la pena era congrua senza indicarne le ragioni.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 62-bis cod. pen
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ALESSIO nato a AREZZO il 24/10/1978 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 28 giugno 2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Alessio Anastasi per il reato di furto aggravato, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Alessio Anastasi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, essendosi la Corte di appello limitata a fare riferimento ai suoi precedenti penali. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. e della mancanza ed illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi la Corte di appello limitata ad affermare che la pena era congrua senza indicarne le ragioni.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 3.1. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, questa Corte di cassazione ha più volte affermato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato. 3.2.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione, ritenendolo congruo. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Micheie Romano Steto Pa I I DEPOSITATO IN