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Ordinanza — n. 14823/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming excessive sentence violates minimum statutory penalty rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal by Vilson Hasanaj inadmissible, ruling it manifestly unfounded. Hasanaj argued that the increased sentence violated Article 133 of the Criminal Code by exceeding the statutory minimum without sufficient justification. The Court held that the lower appellate court provided adequate reasoning for a sentence within the standard range, requiring only a general reference to statutory adequacy rather than detailed subjective and objective criteria.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: A sentence within the standard range requires only a general reference to statutory adequacy, while sentences at or above the medium statutory maximum demand specific justification regarding subjective and objective criteria.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Statutory Minimum Penalty Sentencing Adequacy Manifestly Unfounded Appeal Article 133 Criminal Code Appellate Court Reasoning Criminal Sanction tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
art. 133 cod. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Vilson Hasanaj, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASANAJ VILSON nato il 29/09/1991 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze del 21 aprile 2015 che aveva affermato la penale di responsabilità di Vilson Hasanaj per i reati di tentato furto aggravato in abitazione ed evasione aggravata, con la recidiva specifica ed infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Pubblico ministero, ha aumentato la pena.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Vilson Hasanaj, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, non corrispondente al minimo edittale, ritenuto eccessivo in considerazione della confessione da lui resa.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo. Solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa Giorgio, Rv. 276288), Ne consegue che la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano S t DEPOSITATO IN CANCELLERIA