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Ordinanza — n. 14812/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14812/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto del 7 febbraio 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Elyes Ben Saad per il reato di lesione personale aggravato dai futili motivi e dall'uso di un arma e per il reato di cui all'art. della legge n. 110 del 1975, condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14812/2022 — snpen · Corte di Cassazione: della legge n. 110 del 1975, condannandolo alla pena di giustizia.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena sanzione penale guida in stato di ebbrezza qualificata traffico aggravato di stupefacenti motivi di cassazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SAAD ELYES nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Grosseto del 7 febbraio 2019 che aveva affermato la penale di responsabilità di Elyes Ben Saad per il reato di lesione personale aggravato dai futili motivi e dall'uso di un arma e per il reato di cui all'art. della legge n. 110 del 1975, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Elyses Ben Saad, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge in ordine all'omessa motivazione sull'entità della pena in relazione ad entrambi i reati, alla applicazione dell'aggravante dei futili motivi e al diniego delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso è generico. Il ricorrente si è limitato a reiterare in questa sede i motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del loro rigetto. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, m 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano StefanFalla DEPOSITATO