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Ordinanza — n. 14811/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14811/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona del 19 dicembre 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale di responsabilità di Pavel Novitchi per il reato di furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condannandolo alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14811/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale aggravamento della pena recidiva nell'infrazione altri capi d'accusa pena complementare sanzione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVITCHI PAVEL nato il 01/07/1984 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona del 19 dicembre 2018 che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale di responsabilità di Pavel Novitchi per il reato di furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Pavel Novitchi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole della violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.. Evidenzia che la Corte di appello non ha motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, neppure attraverso un generico richiamo ai criteri fissati dalle citate disposizioni.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La pena della reclusione è stata fissata in misura pari al minimo edittale; la multa di euro 200,00 è stata fissata in misura leggermente superiore al minimo, ma la Corte di appello indica i criteri seguiti facendo riferimento alle modalità esecutive del furto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Romano Stefsrpl DEPOSITATO IN CANCE ERIA 2oggi, 1