Ordinanza — n. 14810/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 16 luglio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Andrea Halilovic, Daniele Halilovic e Diamanto Seferovic per un furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale applicata ad Andrea Halilovic, condannandoli alla pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14810/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC DANIELE nato a FAENZA il 28/12/1992 HALILOVIC ANDREA nato a CASERTA il 22/03/1988 SEFEROVIC DAMIANO nato a TORINO il 31/08/1993 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 16 luglio 2018 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale di responsabilità di Andrea Halilovic, Daniele Halilovic e Diamanto Seferovic per un furto pluriaggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale applicata ad Andrea Halilovic, condannandoli alla pena di giustizia.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Andrea Halilovic, Daniele Halilovic e Diamanto Seferovic, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento e dolendosi della carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della loro penale responsabilità.
3. I ricorsi sono inammissibili in quanto il motivo è nuovo, atteso che con l'atto di appello gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado in ordine al solo trattamento sanzionatorio.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente // Mich le Romano S t efg_)tPia21.kmfiii DEPOSITATO IN CAN LLERIA oggi, 1