Italian Supreme Court dismisses appeal as specific, citing lack of concrete arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Carmine Ferraioli inadmissible due to its lack of specificity. The appellant failed to address the specific reasoning of the Court of Appeal's order dismissing his previous appeal, offering only abstract considerations without referencing particular passages of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural requirements for review under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal must be specific and address the particular reasoning of the lower court; abstract or generic arguments without concrete reference to the contested decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIOLI CARMINE nato a NOCERA INFERIORE il 26/11/1971 avverso l'ordinanza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 9 gennaio 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FERRAIOLI Carmine. 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. Infatti, il ricorrente non si confronta con l'articolazione della motivazione del provvedimento impugnato nemmeno spendendo un singolo argomento di contrasto con la prospettata genericità dell'appello e articola considerazioni del tutto astratte senza alcun riferimento concreto a singoli passi della sentenza impugnata.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglie7e estensore Il Presi