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Ordinanza — n. 14695/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for robbery conviction due to lack of lawyer and insufficient damage claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without a qualified lawyer, violating mandatory procedural requirements. The defendant also argued for a minor damage mitigation circumstance, which the court rejected as the stolen sum of approximately 600 euros was not trivial. Consequently, the appeal was dismissed, the constitutional question was deemed irrelevant, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: Appeals to the Supreme Court must be signed by a qualified defender; mitigation for minor damage requires the loss to be economically negligible, excluding sums covering basic needs.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel minor damage mitigation robbery conviction court costs and fine ricorso per risarcimento danni azione civile risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale e, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale e, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241
SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914
SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n.
n. 30177 del 2013 Rv. 256643
236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n.
n. 24003 del 2014 Rv. 260201
256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n.
n. 7738 del 2015 Rv. 263434
260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n.
n. 8530 del 2015 Rv. 262450
263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKTANI ABDUL nato il 02/02/1992 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO-pato avviso alle Larjti . udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; P Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal GIP del Tribunale di Torino con sentenza 26 novembre 2020.

2. Il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, SAKTANI Abdul, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante del danno di minima entità e solleva questioni di legittimità costituzionale in relazione alla norma che impone che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, è inammissibile non solo perché presentato personalmente ma anche perché manifestamente infondato. 2.1. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, Sent. n. 6635 del 19/01/2017 Rv. 269241; conf.

SU n. 35535 del 2007 Rv. 236914, n. 30177 del 2013 Rv. 256643, n. 24003 del 2014 Rv. 260201, n. 7738 del 2015 Rv. 263434, n. 8530 del 2015 Rv. 262450). 2.2. Nel caso di specie, la Corte ha correttamente valorizzato l'entità della somma oggetto di sottrazione (circa 600 C). Si tratta di somma che garantisce le esigenze fondamentali di un soggetto per svariati giorni e - per tale carattere - non può essere considerata irrisoria. Tale situazione non può essere elisa dalla presenza di una copertura assicurativa che comunque attiene a situazione successiva e incerta.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'irrilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consig ere estenso