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Ordinanza — n. 14694/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing for inadmissibility under Article 448 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Nocerino Filippo and Migliaccio Giovanni against the Genoa court's sentencing decision inadmissible. The defendants argued for excessive punishment and procedural flaws, but the court ruled these grounds were not permitted under the amended Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing are inadmissible if based on grounds not permitted by law, such as excessive punishment or lack of correlation between the request and the judgment.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Sentencing Excessiveness Cassation Jurisdiction Procedural Defects motivi di cassazione proporzionalità della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103
448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NOCERINO FILIPPO nato a NAPOLI il 19/06/1983 MIGLIACCIO GIOVANNI nato a GENOVA il 06/11/1987 avverso la sentenza del 08/10/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.

2. I ricorsi per cassazione proposti avverso tale provvedimento dagli imputati, NOCERINO Filippo e MIGLIACCIO Giovanni, e con cui si lamenta vizio di motivazione ed eccessività della pena irrogata è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Co liere estensore Il P