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Ordinanza — n. 14692/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPI MORENO nato a ROMA il 13/01/1995 STAGNO STEFANO nato a TORINO il 13/12/1994 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata, porto di coltello, minacce già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 7 ottobre 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento dagli imputati, COPPI Moreno e STAGNO Stefano, e con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena altri capi d'accusa minaccia nel diritto penale azione civile altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPI MORENO nato a ROMA il 13/01/1995 STAGNO STEFANO nato a TORINO il 13/12/1994 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata, porto di coltello, minacce già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 7 ottobre 2020.

2. Il ricorso per cassazione, proposto avverso tale provvedimento dagli imputati, COPPI Moreno e STAGNO Stefano, e con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, Sent. n. 30918 del 07/05/2015 Rv. 264441 - 01; Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017 - dep. 06/03/2018 - Rv. 272725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il