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Ordinanza — n. 14691/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for insufficient motivation and denial of minor damage mitigation in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14691/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Sorin Costinel inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for robbery and the denial of minor damage mitigation. The appellant argued that the appellate judgment lacked sufficient reasoning and failed to grant the requested leniency. The court rejected these claims, stating the lower court's decision was logically sound, coherent with the case file, and based on a correct valuation of the stolen item's value.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's decision on criminal responsibility and sentencing is logically, linearly, and congruously motivated, rendering further review in the legality phase impossible.

Parole chiave

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criminal responsibility declaration insufficient motivation cassation minor damage mitigation robbery sentencing procedural inadmissibility commisurazione della pena per rapina azione civile tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTINEL IVAN SORIN nato il 01/11/1979 avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina, porto di coltello lesioni già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 15 luglio 2020.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, COSTINEL Ivan Sorin, e con cui si contesta l'insufficienza della motivazione e la mancata concessione dell'attenuante del danno di minima entità, è inammissibile. 2.1. Sussiste, infatti, sia in punto dichiarazione di penale responsabilità, sia in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. In essa, si valorizzano le dichiarazioni delle persone offese, lineari e reciprocamente riscontrate/il successivo riconoscimento dando atto dei profili di attendibilità dello stesso. 2.2. Per altro verso, correttamente è stata esclusa l'attenuante del danno di minima entità in conseguenza di una logica valutazione del valore venale del bene sottratto.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglie estensore Il